venerdì, Novembre 1, 2024

I 13 punti di professionisti e freelance per rafforzare lo Statuto del lavoro autonomo.

Il 9 marzo 2016 la Commissione lavoro del Senato ha audito le associazioni dei liberi professionisti e dei freelance su due disegni legislativi rivolti al lavoro autonomo e agile: il DDL 2233 (“Statuto del lavoro autonomo”) e il DDL 2229.

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Ogni associazione ha presentato una propria memoria e le principali associazioni hanno verificato la convergenza sulle principali proposte di modifica del

DDL 2233, oltre che su qualche proposta aggiuntiva, che amplierebbe il perimetro del DDL stesso.

 

 

 

Le proposte condivise da ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni sono

le seguenti:

Art. 2

1. L’articolo 2 definisce misure per la tutela dei tempi di pagamento tra lavoratori autonomi e

imprese o tra lavoratori autonomi. Si chiede di specificare che le disposizioni si applicano

anche alla Pubblica Amministrazione.

Art. 5

2. L’art. 5 dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e

l’aggiornamento professionale dagli esercenti arti e professioni, entro il limite annuo di

10.000 euro.

Si tratta di una modifica apprezzabile ma il nuovo testo normativo potrebbe essere ancora

migliorato. In particolare, potrebbe essere indicato che sono considerate integralmente

deducibili, nella misura del 20% della soglia massima sopra indicata, anche le spese relative

al trasporto, a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se

inerenti, quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo

precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili).

3. Riteniamo che la possibilità di rivolgersi solamente ad organismi accreditati ai fini della

deducibilità di alcuni dei servizi indicati nell’art 5 del ddl (servizi personalizzati di

certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno

all’autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale) rappresenti una

limitazione non giustificata della libertà di scelta del professionista.

Si richiede pertanto di eliminare nell’articolo il riferimento ai soli enti accreditati, e in ogni

caso di evitare qualunque riferimento ad associazioni, enti o altri soggetti erogatori di tali

servizi determinati a priori, che abbia l’effetto di vincolare il beneficio della deducibilità e

limitare la libera scelta del professionista.

4. Il disegno di legge ha introdotto l’integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia

contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme

assicurative o di solidarietà. La norma, di per sé vantaggiosa, sottende una generale sfiducia

circa la reale possibilità che siano resi vincolanti i termini perentori di pagamento delle

fatture sanciti dall’art. 3 del ddl.

Art. 9

5. Nelle precedenti versioni si era sempre parlato di congedi parentali per mamme e papà. I

papà tuttavia spariscono nell’ultima formulazione e soprattutto non sono computati nelle

previsioni di spesa. Chiediamo che venga attuata la prima versione della norma e che anche i

papà abbiano diritto ai congedi parentali.

Art.10

6. Il comma 1 dell’articolo 10, il quale, in caso di malattia, gravidanza o infortunio, prevede,

con riferimento ad attività autonome “continuative”, la sospensione della prestazione, con

un massimo di 150 giorni. E’ una norma che ancora risente di una “impostazione da lavoro

dipendente”, non compatibile con una attività realmente autonoma e non è chiaro come

potrà essere applicata.

Art. 11

7. La norma che equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a

trattamenti terapeutici certificati si applica solo per le malattie oncologiche, ma non è

giustificato che siano escluse le altre malattie gravi che impediscono l’attività lavorativa per

lunghi periodi.

Ulteriori proposte arricchirebbero il DDL:

8. Si potrebbe prevedere l’istituzione di una soglia di deducibilità, anche di entità contenuta

(es. fino a 250 euro), dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso o

alla bilateralità per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica. Si tratta di una

disposizione che, oltre ad assicurare una consolidata rete di servizi e di tutele, porterebbe a

risultati importanti in termini di equità sociale.

9. Riteniamo non procrastinabile una riforma del sistema contributivo riguardante i lavoratori

autonomi iscritti alla Gestione Separata presso l’Inps. Le aliquote contributive previste per

tali categorie di soggetti restano infatti di gran lunga più elevate rispetto a quelle imposte ai

liberi professionisti dotati di cassa previdenziale, nonché ai commercianti e agli artigiani,

senza che tale differenziale sia compensato da prestazioni previdenziali e assistenziali di

livello superiore. Si chiede pertanto il blocco definitivo dell’aumento al 33% previsto dalla

legge 92/2012 per gli iscritti alla Gestione Separata e l’avvio di un processo di riduzione al

24% al fine di equiparare la contribuzione a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi,

lasciando la possibilità, a chi lo desiderasse, di effettuare versamenti maggiorati, entro i

limiti previsti dai massimali (27,72% di 100.324 per il 2016).

10. l’Italia è l’unico paese occidentale dove le pensioni dei liberi professionisti subiscono una

doppia imposizione: le stesse somme, infatti, sono tassate sia come rendimenti degli

investimenti (al 26%) che come trattamento pensionistico. Occorre mettere fine a tale

evidente iniquità eliminando la tassazione sui rendimenti degli investimenti delle casse

previdenziali dei liberi professionisti.

11. Si ritiene importante prevedere il contratto di rete anche per i professionisti autonomi e

freelance.

12. Riteniamo fondamentale che nello spirito di una maggiore equità sociale venga identificato

anche per i lavoratori autonomi, così come per i dipendenti, un meccanismo di detrazioni

d’imposta equivalente ad una no tax area di 8.000 euro.

13. In materia di IRAP, la definizione di «autonoma organizzazione» di cui all’art. 2 del D.Lgs.

46/1997 è stata oggetto di orientamenti applicativi e interpretativi disomogenei, che hanno

peraltro dato luogo ad esiti incongruenti con la natura stessa dell’imposta, quali la

sottoposizione ad essa di professionisti operanti senza strutture organizzative ulteriori

rispetto alla minima struttura dello studio individuale. Riteniamo che un intervento in

materia non sia più rinviabile, sia per l’urgenza di un quadro regolativo univoco, sia per

l’irragionevolezza degli attuali criteri di imputazione.

ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni chiedono al Parlamento e al

Governo di recepire i 13 punti indicati, al fine di migliorare un testo che finalmente può dare

risposte concrete alle esigenze e ai bisogni non solo di tutti i lavoratori autonomi italiani, ma

anche all’intero sistema Paese.

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Comunicati Stampa a cura di: Dott.ssa Adriana Apicella Direttore Generale CONFASSOCIAZIONI email: UfficioStampa@confassociazioni.eu